Art. 19. Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprasuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto. Con decorrenza dall'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'affitto e' esteso a tutte le colture del fondo, tanto per i contratti in corso che per quelli prorogati.