Art. 22. 
 
  Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, e della presente legge
si applicano anche ai  terreni  che  comunque  vengano  concessi  per
l'utilizzazione  agricola  o  silvo-pastorale  dallo   Stato,   dalle
province, dai comuni e da altri enti. Qualora  vi  sia  richiesta  da
parte dei lavoratori  manuali  della  terra  o  coltivatori  diretti,
singoli od associati, lo Stato, le province, i  comuni  o  gli  altri
enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro  proprieta',
devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata. 
  La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso  che
sia stata indetta un'asta pubblica. 
  Qualora  vi  sia  pluralita'  di  richieste,  si  procedera'   alla
concessione mediante sorteggio.