Art. 5.

  L'articolo  4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal
seguente:
  "Quando  in determinate zone agrarie si siano verificate avversita'
atmosferiche  o calamita' naturali che abbiano gravemente danneggiato
le  coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti
in  misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la
commissione  tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla
fine  dell'annata  agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi
ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari.
  Qualora  le avversita' atmosferiche o le calamita' naturali abbiano
causato  il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di
almeno  la  meta'  della normale produzione, nelle zone delimitate ai
sensi  dello  articolo  9,  della  legge  21  luglio  1960, n. 739, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  la  commissione tecnica
provinciale,  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  sulla Gazzetta
Ufficiale  del  decreto  ministeriale  di  delimitazione  delle zone,
dovra'  determinare  le  percentuali  di  riduzione dei canoni, nella
misura  del  35 per cento se il danno subito ammonta alla meta' della
normale  produzione,  e  in  misura  proporzionale  in  caso di danni
superiori.
  Nel  caso  che  non  si  provveda entro 60 giorni dallo evento alla
delimitazione  di  cui  al  precedente  comma, la commissione tecnica
provinciale  determina  la  percentuale di riduzione da apportarsi ai
canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subito i danni".