Art. 7.

  Il  pagamento  dell'ammontare  massimo  stabilito per ciascuna zona
agraria omogenea dalle tabelle per i canoni di equo affitto dei fondi
rustici  costituisce,  ad  ogni effetto, adempimento dell'obbligo del
canone,  anche  se  non viene proposta azione di perequazione a mente
dell'articolo 7 della legge 12 giugno 1962, n. 567.
  In caso di rifiuto del concedente a ricevere in pagamento il canone
corrisposto  dall'affittuario, quest'ultimo sara' ritenuto adempiente
se  avra' depositato tale somma in un libretto di risparmio intestato
al  concedente presso l'ufficio postale o presso una banca del comune
ove  si  trova  l'azienda,  ed avra' dato al locatore comunicazione a
mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno entro quindici giorni
dall'avvenuto deposito.
  La  prova  del  pagamento  del  canone, di cui al precedente comma,
sostituisce, a tutti gli effetti, l'offerta reale di cui all'articolo
1209, primo comma, del codice civile.