Art. 17.
                    (Assegno di accompagnamento)

  Ai  mutilati  ed invalidi civili, di eta' inferiore ai 18 anni, che
siano   riconosciuti  non  deambulanti  dalle  commissioni  sanitarie
previste   dalla   presente   legge   e  che  frequentino  la  scuola
dell'obbligo  o  corsi  di addestramento o centri ambulatoriali e che
non  siano ricoverati a tempo pieno, e' concesso, per ciascun anno di
frequenza,  un  assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici
mensilita'.
  A  tali  fini  chi  ha  la  rappresentanza  legale  del minore deve
produrre  istanza  in carta libera, corredata da un certificato della
direzione  della  scuola,  del  corso  o del centro, alla commissione
sanitaria provinciale competente per territorio.
  La  concessione  dell'assegno  decorre  dal  primo  giorno del mese
successivo   a   quello   della   presentazione  dell'istanza  ed  e'
rinnovabile  di  anno  in  anno  previa  presentazione  al competente
comitato   provinciale  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica  del
certificato di frequenza.
  L'assegno  di  accompagnamento  e'  attribuito ed erogato al legale
rappresentante  del  minore  con  le  stesse  valutazioni  economiche
previste per la concessione dell'assegno.