Art. 18.
                        (Scadenze delle rate)

  La  pensione o l'assegno di assistenza e' pagato in rate bimestrali
scadenti  il  primo  giorno  dei  mesi  di  febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
  Sono  irripetibili  i  ratei non maturati della mensilita' percetta
anticipatamente,   sempre   che  non  sia  possibile  effettuarne  il
recupero,  con  trattenuta  diretta,  su  eventuali  altre competenze
spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi
causa.