Art. 24.
                 (Indennita' di frequenza ai corsi)

  I  mutilati  e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente
legge,   che   frequentino  regolarmente  i  corsi  di  addestramento
professionale  istituiti  dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  hanno  diritto  per ogni giorno di effettiva presenza ad un
assegno  di  lire  600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il
coniuge  e  per  i  genitori,  purche'  siano  a  carico dei suddetti
lavoratori.
  L'assegno  giornaliero  spetta  anche a coloro i quali percepiscono
l'indennita'  di  disoccupazione  o  il  trattamento  speciale di cui
all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.