Art. 30.
         (Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)

  Ai  mutilati  ed  invalidi  civili  che  appartengono a famiglie di
disagiata  condizione  economica e che abbiano subito una diminuzione
superiore  ai  due  terzi  della capacita' lavorativa ed ai figli dei
beneficiari  della  pensione  di  inabilita', e' concessa l'esenzione
dalle  tasse  scolastiche  e  universitarie  e da ogni altra imposta,
analogamente  agli  esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi
civili,  i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i
loro figli.