Art. 7.
          (Commissione sanitaria provinciale: composizione)

  La commissione sanitaria provinciale e' composta:
    dal medico provinciale che la presiede;
    da  un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato
dal  capo  dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro,  da  un medico
specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in
servizio presso ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni
psichiatriche  pubbliche,  designato  dall'ordine  dei  medici  della
provincia;
    da  un  medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati
ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
  In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
  Il  medico  provinciale  puo'  designare  in sua sostituzione a far
parte  della  commissione, con funzioni di presidente, un funzionario
medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o
un   altro   medico   dell'ufficio  comunale  di  igiene.  Il  medico
provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui
egli faccia parte della commissione sanitaria regionale.
  Le  funzioni  di  segretario  della commissione sono esercitate, su
designazione  del  medico  provinciale,  da  un funzionario del ruolo
della  carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto
dei segretari dei Ministeri della sanita' o dell'interno o del lavoro
e  previdenza  sociale  o  dal  segretario  del  comune presso il cui
ufficio sanitario ha sede la commissione.