Art. 8. (Compiti della commissione sanitaria provinciale) La commissione sanitaria provinciale ha il compito di: a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonche' di valutare il grado di minorazione; b) valutare se la minorazione puo' essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento; c) valutare la necessita' o l'opportunita' di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali. I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilita' o all'assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione. Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico. Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione. L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidita' degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. La dichiarazione di inabilita' permanente o di irrecuperabilita' deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.