Art. 8.
          (Compiti della commissione sanitaria provinciale)

  La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:
    a)  accertare  la  minorazione  degli  invalidi e mutilati di cui
all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonche' di
valutare il grado di minorazione;
    b) valutare se la minorazione puo' essere ridotta mediante idoneo
trattamento  di  riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa
impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;
    c)  valutare  la  necessita'  o  l'opportunita'  di  accertamenti
psico-diagnostici ed esami attitudinali.
  I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla
pensione  di  inabilita' o all'assegno di assistenza sono comunicati,
entro  tre  giorni  alle  prefetture,  a  cura  del  segretario della
commissione.
  Entro  dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della
commissione     deve     comunicare    agli    interessati    l'esito
dell'accertamento diagnostico.
  Gli  elenchi  dei  nominativi,  di  cui  al  comma precedente, sono
trasmessi  contemporaneamente  anche  alla Associazione nazionale dei
mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458,
a cura del segretario della commissione.
  L'accertamento  della  minorazione  e  della causa invalidante e la
valutazione  della  natura  e del grado di invalidita' degli invalidi
civili,   affetti   da  minorazione  fisica,  sono  effettuati  dalla
commissione   provinciale   anche  ai  fini  della  iscrizione  degli
interessati  nell'elenco  di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile
1968, n. 482.
  La  dichiarazione  di  inabilita' permanente o di irrecuperabilita'
deve  essere  emessa  dopo  approfonditi  accertamenti diagnostici da
effettuarsi  presso  centri  o cliniche specializzate e dopo adeguato
periodo di osservazione o degenza.