Art. 9.
                  (Commissioni regionali sanitarie)

  Contro   il   giudizio  della  commissione  sanitaria  provinciale,
l'interessato  puo'  presentare ricorso in carta libera, entro trenta
giorni   dalla  ricevuta  comunicazione,  aia  commissione  sanitaria
regionale  costituita  presso  l'ufficio  del  medico provinciale del
capoluogo  della  regione  e  composta dal medico provinciale, che la
presiede;  da un docente universitario di medicina o da un medico che
svolga  funzioni  di  primario preferibilmente residenti in un comune
della  regione,  da  un ispettore medico del lavoro o da altro medico
designato  dal  capo  dell'ispettorato  regionale  del  lavoro, da un
medico  specialista  in  discipline neuropsichiatriche e da un medico
designato  dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili
di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
  Le  commissioni  sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per
la sanita'.
  Le  funzioni  di  segretario  sono esercitate da un funzionario del
ruolo  della  carriera  direttiva-amministrativa  dei Ministeri della
sanita' o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale.
  La  decisione  della  commissione  sanitaria regionale ha carattere
definitivo  e  deve  essere  comunicata,  a cura del segretario, alla
competente  commissione  sanitaria  provinciale  ai  fini  di  quanto
prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.