Art. 2.

  E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio,
introdurre  nel  territorio dello Stato, detergenti sintetici che non
rispondano ai requisiti indicati nell'articolo 1.
  E'  vietato  inoltre  l'uso  degli  stessi  prodotti da parte degli
stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici.
  I  contravventori alle norme del presente articolo sono puniti, ove
il  fatto  non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei
mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.