Art. 2. E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio, introdurre nel territorio dello Stato, detergenti sintetici che non rispondano ai requisiti indicati nell'articolo 1. E' vietato inoltre l'uso degli stessi prodotti da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici. I contravventori alle norme del presente articolo sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.