Art. 3. Per quanto riguarda la vigilanza sugli stabilimenti ed esercizi pubblici ove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le sostanze previste dalla presente legge, nonche' i poteri della autorita' sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.