Art. 3.

  Per  quanto  riguarda  la  vigilanza sugli stabilimenti ed esercizi
pubblici  ove  si producano, si conservino in deposito, si smercino o
si  consumino  le  sostanze  previste dalla presente legge, nonche' i
poteri  della  autorita'  sanitaria  connessi  a  tale  vigilanza, si
applicano  le  disposizioni  degli articoli 1, 2, 3, 4, 15 e 19 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le
sanzioni penali ed amministrative ivi previste.