Art. 4. I detergenti sintetici confezionati debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili della denominazione del prodotto, nonche' l'indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, della sede della impresa produttrice, dello stabilimento di produzione e dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio, della percentuale di biodegradabilita' del prodotto, delle condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume. I detergenti sintetici venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione della percentuale di biodegradabilita'. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.