Art. 4.

  I   detergenti   sintetici  confezionati  debbono  riportare  sulla
confezione   o  su  etichette  appostevi  l'indicazione  a  caratteri
leggibili  ed  indelebili  della  denominazione del prodotto, nonche'
l'indicazione  del  nome  o  della  ragione  sociale  o  del  marchio
depositato,  della sede della impresa produttrice, dello stabilimento
di   produzione   e   dell'impresa  responsabile  dell'immissione  in
commercio, della percentuale di biodegradabilita' del prodotto, delle
condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume.
  I  detergenti  sintetici  venduti  sfusi  debbono  essere  posti in
vendita con l'indicazione della percentuale di biodegradabilita'.
  I  contravventori  sono  puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire
500.000.