Art. 6. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione. I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.