Art. 6.

  Entro  sei  mesi  dalla  pubblicazione  della  presente legge sara'
emanato,  con  decreto  del Capo dello Stato su proposta del Ministro
per  la  sanita',  di  concerto  con  i Ministri per l'interno, per i
lavori  pubblici,  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato,
sentiti  il  Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato,
il regolamento di esecuzione.
  I  contravventori  alle  disposizioni  contenute nel regolamento di
esecuzione  sono  puniti,  ove  il  fatto  non costituisca piu' grave
reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.