Art. 7. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. E' concesso il termine massimo di sei mesi dalla data della entrata in vigore della legge, per lo smaltimento dei detergenti sintetici che non rispondono ai requisiti indicati al precedente articolo 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 marzo 1971. SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - RESTIVO - LAURICELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: COLOMBO