Art. 7. 
 
  La  presente  legge  entra  in  vigore  sei  mesi   dopo   la   sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  E' concesso il termine massimo di sei mesi dalla data della entrata
in vigore della legge, per lo smaltimento  dei  detergenti  sintetici
che non rispondono ai requisiti indicati al precedente articolo 1. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 marzo 1971. 
 
                               SARAGAT 
                                                 COLOMBO - MARIOTTI - 
                                                 RESTIVO - LAURICELLA 
                                                               - GAVA 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO