Art. 10. Nella prima seduta il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza. L'ufficio di presidenza e' composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota un solo nome. I componenti dell'ufficio di presidenza restano in carica per la intera durata della legislatura. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede, a norma del suo regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, Giunta da nominarsi nella prima seduta. Prima della convalida il Consiglio puo' provvedere soltanto agli adempimenti indispensabili ed urgenti, i quali non perdono validita' anche nel caso di mancata convalida di uno o piu' consiglieri.