(Statuto - art. 10)
                              Art. 10. 
 
  Nella prima seduta il Consiglio regionale procede, come  primo  suo
atto, alla costituzione dell'ufficio di presidenza, che  deve  essere
composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza. 
  L'ufficio di presidenza e' composto dal  Presidente,  da  due  Vice
Presidenti e da due Segretari. 
  Alla elezione del Presidente, dei due Vice  Presidenti  e  dei  due
Segretari si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. 
  Ciascun consigliere vota un solo nome. 
  I componenti dell'ufficio di presidenza restano in  carica  per  la
intera durata della legislatura. 
  Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede, a norma  del
suo regolamento interno, lo stesso Consiglio regionale sulla base  di
una relazione della Giunta delle elezioni, Giunta da nominarsi  nella
prima seduta. 
  Prima della convalida il Consiglio puo'  provvedere  soltanto  agli
adempimenti indispensabili ed urgenti, i quali non perdono  validita'
anche nel caso di mancata convalida di uno o piu' consiglieri.