(Statuto - art. 11)
                              Art. 11. 
 
  L'ufficio di  presidenza  garantisce  e  tutela  le  prerogative  e
diritti dei consiglieri,  assicura  il  rispetto  dei  diritti  delle
minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le
altre funzioni  previste  dal  presente  statuto  e  dal  regolamento
interno.