(Statuto - art. 14)
                              Art. 14. 
 
  I consiglieri si costituiscono  in  gruppi  secondo  le  norme  del
regolamento interno. 
  L'ufficio di presidenza  assicura  ai  gruppi  consiliari  i  mezzi
necessari per l'espletamento  delle  loro  funzioni  e  assegna  loro
contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo  presenti  le
esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di  ciascuno
di essi.