(Statuto - art. 18)
                              Art. 18. 
 
  Il Consiglio regionale  puo'  disporre  inchieste  su  materie  che
comunque interessino la Regione. 
  E' istituita in ogni caso una commissione d'inchiesta allorche'  un
terzo dei consiglieri assegnati alla Regione  ne  presenti  richiesta
motivata all'ufficio di presidenza. 
  Per la composizione delle commissioni  d'inchiesta  si  applica  il
disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 16. 
  E' fatto obbligo a tutti i titolari  degli  uffici  della  Regione,
nonche' di enti  e  aziende  da  essa  dipendenti,  di  fornire  alle
commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e  le  informazioni
richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio.