Art. 21. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione ed esercita le funzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi. Spetta alla Giunta regionale: 1) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio; 2) predisporre il bilancio preventivo ed il conte consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio; 3) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi e piani della Regione, e curarne l'attuazione; 4) adottare i provvedimenti di attuazione dei pro grammi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti la esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, sempreche' essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento; 5) sovraintendere agli uffici regionali; 6) amministrare il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale; 7) deliberare ed approvare i contratti della Regione; 8) deliberare in materia di liti attive e passive e su conforme parere della commissione consiliare com patente, in materia di rinuncie e transazioni; 9) deliberare, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimita' costituzionale e per conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, nonche' sulle rinuncie agli stessi; 10) sovraintendere, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale 11) adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti. La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e de provvedimenti consiliari di cui all'articolo 6.