(Statuto - art. 21)
                              Art. 21. 
 
  La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione ed esercita
le funzioni conferitele dalla Costituzione, dal  presente  statuto  e
dalle leggi. 
  Spetta alla Giunta regionale: 
    1) dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio; 
    2) predisporre il bilancio preventivo ed il conte  consuntivo  da
sottoporre all'approvazione del Consiglio; 
    3) predisporre, in collaborazione con le  competenti  commissioni
consiliari,  i  programmi  e   piani   della   Regione,   e   curarne
l'attuazione; 
    4) adottare i provvedimenti di attuazione dei pro grammi generali
e settoriali,  approvati  dal  Consiglio  regionale,  concernenti  la
esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici,
sempreche' essi  risultino  indicati  nel  bilancio  annuale  con  il
relativo stanziamento; 
    5) sovraintendere agli uffici regionali; 
    6) amministrare il demanio e il  patrimonio  della  Regione,  nei
limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale; 
    7) deliberare ed approvare i contratti della Regione; 
    8) deliberare in materia di liti attive e passive e  su  conforme
parere della  commissione  consiliare  com  patente,  in  materia  di
rinuncie e transazioni; 
    9)  deliberare,   sentito   il   Consiglio,   sui   ricorsi   per
illegittimita' costituzionale e per conflitto di attribuzione  presso
la Corte costituzionale, nonche' sulle rinuncie agli stessi; 
    10)  sovraintendere,  in  esecuzione  degli  indirizzi  e   delle
direttive  determinate  dal  Consiglio,  alla  gestione  dei  servizi
pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o 
a partecipazione regionale 
    11) adottare i  provvedimenti  amministrativi  non  demandati  ad
altri organi della Regione o non delegati ad altri enti. 
  La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e de provvedimenti
consiliari di cui all'articolo 6.