(Statuto - art. 23)
                              Art. 23. 
 
  L'elezione del Presidente e della  Giunta  avviene  sulla  base  di
documenti  programmatici,  presentati  da  al  meno  un  quarto   dei
consiglieri assegnati alla Regione e collegati a liste  che  indicano
il nome del Presidente del Vice Presidente e degli  altri  componenti
la Giunta con la determinazione dei relativi incarichi. 
  Il  Consiglio  procede,  dopo   una   discussione   sui   documenti
programmatici,  alla  elezione  del  Presidente,  nell'ambito   delle
designazioni contenute nelle liste di cui al  comma  precedente,  con
voto per appello nominale e a maggioranza assoluta. 
  Se dopo  due  votazioni  nessuno  dei  candidati  ha  riportato  la
maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra
i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior
numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior  numero
di voti. 
  Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto  per
appello  nominale  a  maggioranza  dei  voti  espressi,  esclusi  gli
astenuti. 
  Viene posta in votazione  la  sola  lista  collegata  al  nome  del
Presidente eletto. 
  Se la lista non consegue la maggioranza di cui al quarto comma,  il
Presidente si intende revocato.