(Statuto - art. 24)
                              Art. 24. 
 
  L'ufficio  di  Presidente  della   Giunta   e   di   assessore   e'
incompatibile con quello di amministratore di ente pubblico, comunque
dipendente o controllato dalla Regione. 
  E' altresi' incompatibile con l'ufficio di consigliere  provinciale
o di consigliere comunale nei Comuni con oltre trentamila abitanti.