(Statuto - art. 28)
                              Art. 28. 
 
  Il voto contrario del Consiglio su una proposta  della  Giunta  non
comporta obbligo di dimissioni. 
  Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio  su
proposta motivata, presentata da almeno  un  quarto  dei  consiglieri
assegnati alla Regione, votata per appello nominale,  e  approvata  a
maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. 
  La proposta di revoca e' posta in discussione non  prima  di  dieci
giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.