Art. 28. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni. Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. La proposta di revoca e' posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla presentazione.