(Statuto - art. 29)
                              Art. 29. 
 
  Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del
nuovo Presidente e della nuova Giunta. 
  Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della  proposta  di
revoca della Giunta o l'accettazione da  parte  del  Consiglio  delle
dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono  in  carica
solo per l'ordinaria  amministrazione  fino  all'elezione  del  nuovo
Presidente e della nuova Giunta.