(Statuto - art. 30)
                              Art. 30. 
 
  Le dimissioni del Presidente e della  Giunta  sono  indirizzate  al
Consiglio e presentate al Presidente del Consiglio stesso. 
  Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta
hanno effetto solo dopo che il Consiglio le  ha  accettate.  In  tale
caso il Consiglio  delibera  esclusivamente  nelle  ipotesi  previste
dagli articoli 18,  40,  comma  terzo,  41,  comma  secondo,  59  del
presente statuto, e nelle altre, per le quali l'ufficio di presidenza
ritenga necessario l'esame urgente. 
  Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal  Presidente
della Giunta stessa al Presidente del Consiglio entro otto giorni.