(Statuto - art. 32)
                              Art. 32. 
 
  Salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo  precedente,
nell'ipotesi di dimissioni o cessazioni dalla  carica  per  qualsiasi
causa  di  componenti  la  Giunta,  il  Presidente  ne   propone   la
sostituzione  al  Consiglio,  affidando  nel  frattempo  le  relative
funzioni ad altri componenti la Giunta. 
  Nell'ipotesi  di  impedimento  temporaneo  di  un   assessore,   il
Presidente incarica un altro assessore di svolgerne le funzioni.