(Statuto - art. 33)
                              Art. 33. 
 
  Il  Presidente  della  Giunta  regionale  rappresenta  la  Regione,
promulga le leggi e i regolamenti deliberati dal Consiglio e indice i
referendum previsti dal  presente  statuto;  convoca  e  presiede  la
Giunta regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige e  ne
coordina l'attivita';  dirige  le  funzioni  amministrative  delegate
dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso  il  Consiglio
regionale e uniformandosi alle istruzioni impartite dal Governo della
Repubblica; esercita tutte le altre attribuzioni  conferitegli  dalla
Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.