Art. 33. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, promulga le leggi e i regolamenti deliberati dal Consiglio e indice i referendum previsti dal presente statuto; convoca e presiede la Giunta regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige e ne coordina l'attivita'; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio regionale e uniformandosi alle istruzioni impartite dal Governo della Repubblica; esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi.