(Statuto - art. 37)
                              Art. 37. 
 
  L'esercizio  della  potesta'  legislativa  e  regolamentare   della
Regione spetta al Consiglio regionale e non puo' essere delegato. 
  La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi,  la
partecipazione  degli  Enti  locali,  dei  sindacati  e  delle  altre
organizzazioni sociali.