(Statuto - art. 38)
                              Art. 38. 
 
  L'iniziativa  delle  leggi  regionali  appartiene  ai   consiglieri
regionali, alla Giunta, agli  elettori  della  Regione,  ai  Consigli
comunali e' provinciali, secondo le disposizioni contenute nel titolo
settimo del presente statuto. 
  L'iniziativa e' esercitata mediante  presentazione  all'ufficio  di
presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli. 
  I consiglieri regionali,  nella  stesura  dei  progetti  di  legge,
possono  farsi  assistere  dall'ufficio  legislativo  del   Consiglio
regionale.