Art. 38. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene ai consiglieri regionali, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali e' provinciali, secondo le disposizioni contenute nel titolo settimo del presente statuto. L'iniziativa e' esercitata mediante presentazione all'ufficio di presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli. I consiglieri regionali, nella stesura dei progetti di legge, possono farsi assistere dall'ufficio legislativo del Consiglio regionale.