(Statuto - art. 39)
                              Art. 39. 
 
  Ogni cittadino, associazione o ente ha diritto di far pervenire  al
Consiglio,   nei   termini   stabiliti   dal   regolamento   interno,
osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio
medesimo. 
  Tali osservazioni  e  proposte  sono  esaminate  dalla  Commissione
competente e di esse e' fatta adeguata menzione  nella  relazione  al
Consiglio. 
  Su richiesta di almeno due gruppi consiliari o  di  un  quarto  dei
componenti, la commissione, prima di riferire sul  progetto,  procede
alla audizione dei  cittadini,  associazioni  o  enti  che  si  siano
avvalsi del diritto di cui al primo comma.