(Statuto - art. 4)
                               Art. 4. 
 
  La Regione assume la politica di piano come metodo  di  intervento,
in concorso con lo  Stato  e  con  gli  Enti  locali,  nell'attivita'
economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla  a  fini
sociali. 
  La Regione partecipa come  soggetto  primario  alla  programmazione
nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria  azione
mediante programmi e piani, generali e settoriali, e  rileva  i  dati
necessari. 
  Essa  assicura,  nella  formazione  e  nell'attuazione  dei  propri
programmi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati
e delle altre organizzazioni sociali.