Art. 4. La Regione assume la politica di piano come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e con gli Enti locali, nell'attivita' economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali. La Regione partecipa come soggetto primario alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari. Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.