(Statuto - art. 41)
                              Art. 41. 
 
  Le leggi regionali devono  essere  comunicate  dal  Presidente  del
Consiglio al Commissario del Governo per il visto entro cinque giorni
dalla loro approvazione. 
  Qualora il Governo non abbia fatto opposizione rinviando  la  legge
al Consiglio regionale entro il termine  previsto  dall'articolo  127
della Costituzione, il visto si ha per apposto. 
  In caso di rinvio, la legge e' sottoposta  al  Consiglio  regionale
nella  prima  seduta  immediatamente  successiva.  Ove  il  Consiglio
regionale approvi di nuovo la legge a maggioranza assoluta  dei  suoi
componenti, la legge e' comunicata entro cinque giorni al Commissario
del Governo ed e' promulgata se nei  quindici  giorni  successivi  il
Governo non promuove la questione di legittimita' o di merito. 
  Il regolamento puo' stabilire procedure abbreviate per  il  riesame
di cui al comma precedente.