(Statuto - art. 43)
                              Art. 43. 
 
  La  legge  regionale  e'  pubblicata  entro  cinque  giorni   dalla
promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo  giorno  successivo,
salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore. 
  Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale  ed
il Governo della Repubblica  acconsenta  mediante  l'apposizione  del
visto  del  Commissario  del  Governo,  i  termini  ordinari  per  la
promulgazione e per l'entrata in vigore della  legge  possono  essere
abbreviati.