Art. 43. La legge regionale e' pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore. Qualora la legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica acconsenta mediante l'apposizione del visto del Commissario del Governo, i termini ordinari per la promulgazione e per l'entrata in vigore della legge possono essere abbreviati.