(Statuto - art. 46)
                              Art. 46. 
 
  La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei
gruppi nella formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse
generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei
procedimenti amministrativi che direttamente li riguardano. 
  La legge regionale stabilisce i termini entro i  quali  gli  uffici
regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze  degli  interessati,
le conseguenze dell'inerzia degli uffici  e  le  responsabilita'  dei
funzionari. 
  I  provvedimenti  amministrativi  della   Regione   devono   essere
motivati. 
  Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. 
  Chiunque puo' chiederne copia, con  le  modalita'  stabilite  dalla
legge regionale.