Art. 46. La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi nella formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e garantisce il contraddittorio dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi che direttamente li riguardano. La legge regionale stabilisce i termini entro i quali gli uffici regionali sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati, le conseguenze dell'inerzia degli uffici e le responsabilita' dei funzionari. I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. Chiunque puo' chiederne copia, con le modalita' stabilite dalla legge regionale.