(Statuto - art. 48)
                              Art. 48. 
 
  La Regione puo' con legge  istituire  enti  o  aziende,  dotati  di
autonomia organizzativa e funzionale, per attivita'  e  servizi  che,
per la loro particolare  natura  o  dimensione,  non  possono  essere
delegati ad Enti locali. 
  La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti
e aziende, anche attraverso l'esame e la approvazione dei  loro  atti
fondamentali. 
  Le delibere  degli  organi  amministrativi  degli  enti  e  aziende
dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale. 
  Nella nomina degli amministratori degli enti e  aziende  dipendenti
dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della  Regione  in  enti  e
societa'  a  partecipazione  regionale,  e'  assicurata,   nei   modi
stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare. 
  Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione e'
equiparato ad ogni effetto  al  personale  regionale,  salvo  diverse
disposizioni delle leggi istitutive.