(Statuto - art. 50)
                              Art. 50. 
 
  La  legge  regionale  disciplina  l'ordinamento   contabile   della
Regione. 
  L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 
  Il bilancio di previsione  e'  presentato  entro  il  30  settembre
dell'anno precedente ed e' approvato con legge regionale entro il  15
dicembre. 
  L'esercizio provvisorio del  bilancio  puo'  essere  concesso,  con
legge, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi. 
  Il bilancio mette in evidenza i costi  ed  i  risultati  finanziari
previsti, per ciascun servizio, piano o progetto  della  Regione,  in
relazione agli obiettivi e  alle  prescrizioni  del  piano  economico
regionale. 
  Gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a presentare  il  loro
bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale. 
  Col bilancio regionale  sono  approvati  gli  impegni  relativi  ai
bilanci degli enti e aziende dipendenti. 
  Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio: 
    a) un preventivo di cassa della Regione, e degli enti  e  aziende
da essa dipendenti o a partecipazione regionale; 
    b)  un  preventivo  delle  spese  degli  Enti   locali   relative
all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le
quali la Regione si avvalga dei loro uffici; 
    c) una relazione illustrativa  sul  rapporto  tra  previsioni  di
bilancio e attuazione del piano economico regionale. 
  I bilanci degli enti e aziende  dipendenti  dalla  Regione  vengono
ratificati dal Consiglio regionale, dopo opportuno esame,  a  seguito
dell'approvazione del bilancio della Regione,  nei  termini  e  nelle
forme previste da legge regionale.