(Statuto - art. 51)
                              Art. 51. 
 
  Il conto consuntivo e' presentato  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo ed e' approvato con legge regionale entro il 31 luglio. 
  Il conto consuntivo comprende i consuntivi  degli  enti  e  aziende
dipendenti dalla Regione, ed e' redatto  secondo  i  criteri  di  cui
all'articolo precedente. 
  Con il  conto  consuntivo  la  Giunta  presenta  al  Consiglio  una
relazione sullo stato di attuazione del  piano  economico  regionale,
dei piani settoriali e dei singoli  progetti  concernenti  servizi  e
opere della Regione; con l'indicazione  dei  costi  e  dei  risultati
finanziari ed operativi. 
  Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli  enti
e aziende a' partecipazione regionale, nonche' e spese erogate  dagli
Enti  locali  nell'esercizio  di  funzioni  ad  essi  delegate  dalla
Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici. 
  La Giunta regionale trasmette  al  Consiglio  al  termine  di  ogni
trimestre il consuntivo di cassa.