Art. 51. Il conto consuntivo e' presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed e' approvato con legge regionale entro il 31 luglio. Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, ed e' redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione; con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a' partecipazione regionale, nonche' e spese erogate dagli Enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici. La Giunta regionale trasmette al Consiglio al termine di ogni trimestre il consuntivo di cassa.