(Statuto - art. 54)
                              Art. 54. 
 
  La  Regione  riconosce   il   diritto   dei   cittadini   e   delle
organizzazioni  sociali  all'informazione  sull'attivita'   politica,
legislativa  ed  amministrativa  regionale  come  premessa   ad   una
effettiva partecipazione democratica. 
  Il  dovere  di  informazione  viene  assolto,  oltre  che  con   le
pubblicazioni prescritte dal presente statuto e dalle leggi, mediante
l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa e in  particolare
di quelli pubblici garantiti da un controllo democratico  e  mediante
incontri diretti degli organi regionali con  i  cittadini,  gli  Enti
locali, i sindacati e le altre organizzazioni sociali. 
  La Regione garantisce a tutti i cittadini la  piena  disponibilita'
dei dati e degli elementi raccolti dagli organismi regionali,  con  i
limiti imposti dalla legge ai soli  fini  del  rispetto  dei  diritti
costituzionali dei cittadini e della tutela  dell'interesse  generale
della Regione.