(Statuto - art. 57)
                              Art. 57. 
 
  La Regione, nei modi stabiliti dalla legge  regionale,  agevola  le
procedure e fornisce gli  strumenti  necessari  per  l'esercizio  del
diritto di iniziativa. 
  I soggetti legittimati  a  presentare  le  proposte  di  iniziativa
popolare possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del
Consiglio regionale. 
  Le commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte
delegazioni dei presentatori, con le modalita' e  i  limiti  previsti
dal regolamento del Consiglio regionale.