(Statuto - art. 59)
                              Art. 59. 
 
  Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia  stata  presa
alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta
e' iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa
nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. 
  Le proposte di iniziativa popolare sono  in  ogni  caso  sottoposte
all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.