Art. 59. Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.