Art. 6. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi. Il Consiglio determina gli indirizzi della programmazione regionale; partecipa, anche mediante le proprie commissioni, all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali, della Regione; approva i piani e programmi medesimi, nonche' i relativi aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione. La legge regionale disciplina le procedure della programmazione regionale. Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale. Spettano al Consiglio: 1) l'approvazione del bilancio regionale di previsione e delle sue variazioni, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'approvazione del conto consuntivo; 2) l'istituzione dei tributi propri della Regione; 3) l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui e all'emissione di prestiti; 4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti; 5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti; 6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali; 7) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, e l'approvazione dei relativi bilanci; 8) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali; 9) la determinazione degli indirizzi concernenti le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' la vigilanza sui medesimi; 10) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa' a partecipazione regionale; 11) la delega di funzioni amministrative agli Enti locali, la determinazione degli indirizzi da osservarsi nello esercizio delle funzioni delegate, nonche' la revoca delle deleghe; 12) le deliberazioni relative all'Utilizzazione organica degli uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali; 13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali della Repubblica; 14) la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi della Regione medesima dal presente statuto o dalle leggi; 15) il riesame, nelle forme ordinarie e a maggioranza semplice, degli atti amministrativi rinviati alla Regione ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione; 16) la designazione a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica; 17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione; 18) la deliberazione di richieste di referendum a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione; 19) la formulazione dei pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione; 20) la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'articolo 133 della Costituzione.