(Statuto - art. 6)
                               Art. 6. 
 
  Il   Consiglio   regionale   determina   l'indirizzo   politico   e
amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le
potesta' legislative  e  regolamentari  attribuite  o  delegate  alla
Regione;  adempie  alle  altre  funzioni  ad  esso  attribuite  dalla
Costituzione, dal presente statuto e dalle leggi. 
  Il  Consiglio  determina   gli   indirizzi   della   programmazione
regionale;  partecipa,  anche  mediante   le   proprie   commissioni,
all'elaborazione dei piani e programmi, generali e settoriali,  della
Regione; approva i piani e programmi  medesimi,  nonche'  i  relativi
aggiornamenti e variazioni, e ne controlla l'attuazione. 
  La legge regionale disciplina  le  procedure  della  programmazione
regionale. 
  Il Consiglio  formula  le  indicazioni,  le  proposte  e  i  pareri
mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale. 
  Spettano al Consiglio: 
    1) l'approvazione del bilancio regionale di  previsione  e  delle
sue   variazioni,   l'autorizzazione    all'esercizio    provvisorio,
l'approvazione del conto consuntivo; 
    2) l'istituzione dei tributi propri della Regione; 
    3) l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui
e all'emissione di prestiti; 
    4) l'approvazione dei programmi concernenti opere pubbliche  e  i
relativi finanziamenti; 
    5) la disciplina dei servizi pubblici di interesse della  Regione
e dei relativi finanziamenti; 
    6) l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali; 
    7) l'istituzione, l'ordinamento  e  la  soppressione  di  enti  e
aziende dipendenti  dalla  Regione,  e  l'approvazione  dei  relativi
bilanci; 
    8)  le  delibere  concernenti  l'assunzione  e  la  cessione   di
partecipazioni regionali; 
    9) la determinazione degli  indirizzi  concernenti  le  attivita'
degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche'  la  vigilanza
sui medesimi; 
    10)  la  nomina  degli  amministratori  degli  enti   e   aziende
dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in
enti e societa' a partecipazione regionale; 
    11) la delega di funzioni amministrative  agli  Enti  locali,  la
determinazione degli indirizzi da osservarsi  nello  esercizio  delle
funzioni delegate, nonche' la revoca delle deleghe; 
    12) le deliberazioni relative  all'Utilizzazione  organica  degli
uffici delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali; 
    13) la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione
dagli organi costituzionali della Repubblica; 
    14) la designazione dei componenti  di  commissioni  e  di  altri
organi collegiali, spettante alla Regione e non attribuita  ad  altri
organi della Regione medesima dal presente statuto o dalle leggi; 
    15) il riesame, nelle forme ordinarie e a  maggioranza  semplice,
degli  atti   amministrativi   rinviati   alla   Regione   ai   sensi
dell'articolo 125 della Costituzione; 
    16) la designazione a norma del secondo  comma  dell'articolo  83
della Costituzione dei delegati  della  Regione  per  l'elezione  del
Presidente della Repubblica; 
    17) la deliberazione di proposte di legge alle Camere a norma del
secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione; 
    18) la deliberazione di richieste di  referendum  a  norma  degli
articoli 75 e 138 della Costituzione; 
    19) la formulazione dei pareri di cui agli  articoli  132  e  133
della Costituzione; 
    20) la istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle  loro
circoscrizioni  e   denominazioni   a   norma   del   secondo   comma
dell'articolo 133 della Costituzione.