(Statuto - art. 62)
                              Art. 62. 
 
  La Regione riconosce nell'istituto  del  referendum  l'elemento  di
collegamento organico tra la comunita' regionale  ed  i  suoi  organi
elettivi e ne  favorisce  l'esercizio  nei  limiti  consentiti  dalle
esigenze di funzionalita' della organizzazione regionale.