Art. 63. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano ventimila elettori, oppure tre Consigli provinciali, oppure cinquanta Consigli comunali, oppure cinque Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione lombarda. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Non e' ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio. Non e' ammesso inoltre il referendum per le leggi in materia urbanistica, approvate con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Sull'ammissibilita' del referendum decide all'unanimita' l'ufficio di presidenza. Qualora manchi l'unanimita', decide il Consiglio. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.