(Statuto - art. 63)
                              Art. 63. 
 
  E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale
o parziale, di una legge regionale, quando  lo  richiedano  ventimila
elettori, oppure tre Consigli provinciali, oppure cinquanta  Consigli
comunali, oppure cinque Consigli comunali che rappresentino almeno un
decimo della popolazione della Regione lombarda. 
  Hanno diritto  di  partecipare  al  referendum  tutti  i  cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. 
  Non e' ammesso il  referendum  per  l'abrogazione  di  disposizioni
dello Statuto, di leggi tributarie e  di  bilancio.  Non  e'  ammesso
inoltre il referendum per le leggi in materia urbanistica,  approvate
con la maggioranza dei  due  terzi  dei  Consiglieri  assegnati  alla
Regione. 
  Sull'ammissibilita' del referendum decide all'unanimita'  l'ufficio
di presidenza. 
  Qualora manchi l'unanimita', decide il Consiglio. 
  La proposta sottoposta a referendum e' approvata se ha  partecipato
alla votazione la maggioranza degli elettori e  se  e'  raggiunta  la
maggioranza dei voti validamente espressi.