(Statuto - art. 64)
                              Art. 64. 
 
  Possono essere sottoposti a  referendum  abrogativo  i  regolamenti
regionali e gli atti  amministrativi  di  competenza  del  Consiglio,
esclusi quelli di cui all'articolo 6, comma quinto, punti 1), 2), 3),
8), 10), 13), 14), 15), 16) e 19), con le modalita' e i limiti di cui
all'articolo precedente. 
  Non  e'  ammesso  il  referendum   per   l'abrogazione   di   norme
regolamentari  meramente  esecutive  di  norme  legislative,  se   la
proposta non riguarda anche queste ultime.