(Statuto - art. 66)
                              Art. 66. 
 
  La  legge  regionale  disciplina  le  modalita'  e  i  limiti   per
l'esercizio del  potere  di  richiesta  di  referendum,  gli  effetti
preclusivi derivanti dalla mancata approvazione, nonche' le ulteriori
modalita' di attuazione del referendum.