(Statuto - art. 68)
                              Art. 68. 
 
  Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni  di  decentramento
dei servizi della Regione. 
  Le funzioni amministrative della Regione possono essere  esercitate
da organismi regionali a dimensione comprensoriale o circondariale. 
  La legge garantisce la partecipazione delle Province e  dei  Comuni
alla   formazione   degli   organi   regionali    comprensoriali    o
circondariali.