(Statuto - art. 69)
                              Art. 69. 
 
  La  Regione  e'  impegnata  ad  esercitare,  mediante  delega  alle
Province, ai Comuni, a loro Consorzi o ad altri Enti locali di eguale
livello istituzionale, le funzioni amministrative che possano  essere
svolte in forma decentrata. 
  La Regione puo' anche avvalersi degli  uffici  degli  Enti  stessi,
d'intesa con le amministrazioni interessate. 
  La  delega  di  funzioni  amministrative  e'  disposta  con   legge
regionale  che  detta  gli  indirizzi  e  le  direttive  generali  da
osservarsi  nell'esercizio  delle  funzioni  delegate  e   regola   i
conseguenti rapporti finanziari. 
  Le spese sostenute dalle Province,  dai  Comuni  e  da  altri  Enti
locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a  totale  carico
della Regione, nell'ambito  degli  stanziamenti  concordati  all'atto
della delega. 
  Nel caso di delega di funzioni amministrative la legge riserva alla
Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo. 
  La revoca della delega e' disposta  con  legge,  sentiti  gli  Enti
interessati. Nel caso di revoca nei confronti di singoli Enti locali,
la  legge  deve  essere  approvata  a  maggioranza  dei   consiglieri
assegnati alla Regione. 
  Per l'utilizzazione degli uffici di Enti locali  si  osservano,  in
quanto applicabili,  i  principi  di  cui  ai  precedenti  commi.  Le
modalita' di utilizzazione di tali uffici sono  determinate  d'intesa
con le amministrazioni interessate.