Art. 69. La Regione e' impegnata ad esercitare, mediante delega alle Province, ai Comuni, a loro Consorzi o ad altri Enti locali di eguale livello istituzionale, le funzioni amministrative che possano essere svolte in forma decentrata. La Regione puo' anche avvalersi degli uffici degli Enti stessi, d'intesa con le amministrazioni interessate. La delega di funzioni amministrative e' disposta con legge regionale che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri Enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. Nel caso di delega di funzioni amministrative la legge riserva alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo. La revoca della delega e' disposta con legge, sentiti gli Enti interessati. Nel caso di revoca nei confronti di singoli Enti locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. Per l'utilizzazione degli uffici di Enti locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalita' di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.