(Statuto - art. 10)
                              Art. 10. 
 
  La legge stabilisce materie, strumenti e  metodi  di  consultazione
per garantire la  partecipazione  dei  partiti  politici,  egli  enti
pubblici,  dei  sindacati  e  di  ogni  altra   formazione   sociale,
all'esercizio   della   funzione   legislativa,   regolamentare    ed
amministrativa di carattere generale della Regione. 
  Tutti  i  cittadini  possono  rivolgere  petizioni   al   Consiglio
regionale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessita'. 
  I  Comuni  e  le   Province   della   Regione   possono   rivolgere
interrogazioni al Consiglio regionale.