(Statuto - art. 17)
                              Art. 17. 
 
  La Regione promuove un equilibrato assetto del territorio diretto a
creare un ambiente idoneo  a  soddisfare  compiutamente  le  esigenze
della persona umana. 
  Provvede alla difesa del suolo  e  del  paesaggio;  alla  tutela  e
valorizzazione delle risorse naturali, dell'ambiente ecologico, e del
patrimonio storico artistico e archivistico. 
  Adotta con  legge,  in  armonia  con  il  piano  regionale  di  cui
all'articolo 16, un piano  urbanistico  territoriale  per  l'ordinato
sviluppo degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture
sociali. 
  La legge disciplina gli interventi  della  Regione  per  concorrere
alla realizzazione del piano.